Pegno

Nel diritto civile, il pegno è un diritto reale di garanzia su una cosa altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito. Il pegno ha un beneficiario, che quindi è in una posizione privilegiata, rispetto agli altri creditori, per soddisfare le proprie ragioni sul bene oggetto di pegno.

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Di norma il pegno viene costituito su beni facilmente vendibili, quali titoli di stato, obbligazioni e azioni. Il pegno può essere costituito anche su una somma di denaro (il cosiddetto pegno-contanti)

Costituzione del pegno
Il pegno si costituisce per contratto (scrittura di pegno). Ma la forma scritta (con data certa) è richiesta solo perché abbia luogo la prelazione (art. 2787, comma 3 c.c.).
Quando si tratta di pegno di cose mobili, è un contratto reale (e alla consegna della cosa è equiparata la consegna del documento che ne conferisce l'esclusiva disponibilità).
La consegna della cosa data in pegno comporta lo spossessamento del proprietario ed assolve la funzione di porre i terzi nella condizione di rendersi conto che si tratta di cosa della quale l'alienante non ha la piena disponibilità.
In rapporto alla custodia della cosa il creditore occupa posizione corrispondente a quella di un depositario (art. 2790 del Codice civile): non può usarla (salvo che l'uso sia necessario alla sua conservazione).
Quando si tratta di pegno di crediti, è un contratto che si perfeziona solo con la notificazione del pegno al debitore del credito dato in pegno oppure con l'accettazione da parte di questo con scrittura avente data certa.
Il pegno di titoli di credito è pegno del titolo quale cosa mobile, non del diritto menzionato sul titolo. Lo si costituisce con la consegna del titolo.
Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nelle forme richieste per il loro trasferimento (ad esempio, per il pegno di quote di società a responsabilità limitata, con l'annotazione nel libro dei soci).

Caratteri del contratto di pegno
Il contratto di pegno ha natura accessoria al credito garantito. Se questo è invalido, il contratto di pegno risulta privo di causa. Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio tutte le eccezioni che potrebbe opporre al suo creditore, salvo che non abbia accettato senza riserve la costituzione del pegno (art. 2805 del Codice civile).
Il pegno può essere costituito anche per garantire un credito futuro, purché sia presente il rapporto giuridico dal quale potrà nascere il credito. Il credito omnibus è inammissibile (art. 2787, 3° comma del Codice civile: la scrittura di pegno deve contenere sufficiente indicazione della cosa e del credito).

Vicende del pegno
Se il debitore paga il credito garantito, il creditore dovrà restituirgli la cosa data in pegno (art. 2788).
Se non paga, il creditore, dopo avergli intimato di pagare, può far vendere la cosa da un mediatore a ciò autorizzato o chiedere al giudice che essa gli venga assegnata in proprietà.
Nel primo caso, l'eventuale eccedenza del prezzo ricavato rispetto all'importo del credito andrà al debitore (o al terzo datore di pegno) oppure agli altri suoi creditori, se ve ne sono. Nel secondo caso, occorrerà una stima del valore del bene, la quale accerti che esso non ha valore superiore all'importo del credito.
Nel pegno di crediti (cd. pignus nominis: è una garanzia frequentemente richiesta dalle banche che finanziano imprese contro pegno dei loro crediti verso i clienti), il creditore pignoratizio è tenuto, alla scadenza, di riscuotere il credito: tratterà quanto a lui dovuto e verserà l'eventuale eccedenza al debitore (art. 2803). Il pegno di crediti implica, perciò, l'attribuzione al debitore pignoratizio di una facoltà corrispondente ad un mandato a riscuotere il credito del proprio debitore.
In linea di principio, il pegno è indivisibile: garantisce il credito finché questo non è pagato integralmente, anche se il credito o la cosa data in pegno è divisibile (art. 2799). Per l'anticipazione bancaria il principio è derogato dall'art. 1849, e si ritiene che anche fuori da questa ipotesi si possa pattuire la divisibilità del pegno (con l'obbligazione (diritto civile) del creditore pignoratizio di effettuare restituzioni parziali del pegno dopo il versamento da parte del debitore di rate del debito).
Si parla di pegno irregolare (cauzione) quando la cosa data in pegno è una somma di denaro o altre quantità di cose fungibili non individuate o delle quali è stata conferita al creditore la facoltà di disporre. La figura è regolata dall'art. 1851 del Codice civile per l'anticipazione bancaria, ma è incontroversa la sua generale utilizzabilità. Le cose date in pegno passano in proprietà al creditore, che dovrà restituirle al momento dell'adempimento. In caso di inadempimento dovrà restituire la parte di esse che ecceda l'ammontare dei crediti garantiti.
La causa del trasferimento della proprietà è qui una (tipica) causa di garanzia, ossia la causa propria del pegno.




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