|
Il diritto di pegno
Nel diritto civile, il pegno è un diritto reale di garanzia su una
cosa altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito. Il
pegno ha un beneficiario, che quindi è in una posizione privilegiata,
rispetto agli altri creditori, per soddisfare le proprie ragioni sul
bene oggetto di pegno. Di norma il pegno viene costituito su beni
facilmente vendibili, quali titoli di stato, obbligazioni e azioni. Il
pegno può essere costituito anche su una somma di denaro (il
cosiddetto pegno-contanti)
Costituzione del pegno
Il pegno si costituisce per contratto (scrittura di pegno). Ma la
forma scritta (con data certa) è richiesta solo perché abbia luogo la
prelazione (art. 2787, comma 3 c.c.).
Quando si tratta di pegno di cose mobili, è un contratto reale (e alla
consegna della cosa è equiparata la consegna del documento che ne
conferisce l'esclusiva disponibilità).
La consegna della cosa data in pegno comporta lo spossessamento del
proprietario ed assolve la funzione di porre i terzi nella condizione
di rendersi conto che si tratta di cosa della quale l'alienante non ha
la piena disponibilità.
In rapporto alla custodia della cosa il creditore occupa posizione
corrispondente a quella di un depositario (art. 2790 del Codice
civile): non può usarla (salvo che l'uso sia necessario alla sua
conservazione).
Quando si tratta di pegno di crediti, è un contratto che si perfeziona
solo con la notificazione del pegno al debitore del credito dato in
pegno oppure con l'accettazione da parte di questo con scrittura
avente data certa.
Il pegno di titoli di credito è pegno del titolo quale cosa mobile,
non del diritto menzionato sul titolo. Lo si costituisce con la
consegna del titolo.
Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nelle forme
richieste per il loro trasferimento (ad esempio, per il pegno di quote
di società a responsabilità limitata, con l'annotazione nel libro dei
soci).
Caratteri del contratto di pegno
Il contratto di pegno ha natura accessoria al credito garantito. Se
questo è invalido, il contratto di pegno risulta privo di causa. Il
debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore
pignoratizio tutte le eccezioni che potrebbe opporre al suo creditore,
salvo che non abbia accettato senza riserve la costituzione del pegno
(art. 2805 del Codice civile).
Il pegno può essere costituito anche per garantire un credito futuro,
purché sia presente il rapporto giuridico dal quale potrà nascere il
credito. Il credito omnibus è inammissibile (art. 2787, 3° comma del
Codice civile: la scrittura di pegno deve contenere sufficiente
indicazione della cosa e del credito).
Vicende del pegno
Se il debitore paga il credito garantito, il creditore dovrà
restituirgli la cosa data in pegno (art. 2788).
Se non paga, il creditore, dopo avergli intimato di pagare, può far
vendere la cosa da un mediatore a ciò autorizzato o chiedere al
giudice che essa gli venga assegnata in proprietà.
Nel primo caso, l'eventuale eccedenza del prezzo ricavato rispetto
all'importo del credito andrà al debitore (o al terzo datore di pegno)
oppure agli altri suoi creditori, se ve ne sono. Nel secondo caso,
occorrerà una stima del valore del bene, la quale accerti che esso non
ha valore superiore all'importo del credito.
Nel pegno di crediti (cd. pignus nominis: è una garanzia
frequentemente richiesta dalle banche che finanziano imprese contro
pegno dei loro crediti verso i clienti), il creditore pignoratizio è
tenuto, alla scadenza, di riscuotere il credito: tratterà quanto a lui
dovuto e verserà l'eventuale eccedenza al debitore (art. 2803). Il
pegno di crediti implica, perciò, l'attribuzione al debitore
pignoratizio di una facoltà corrispondente ad un mandato a riscuotere
il credito del proprio debitore.
In linea di principio, il pegno è indivisibile: garantisce il credito
finché questo non è pagato integralmente, anche se il credito o la
cosa data in pegno è divisibile (art. 2799). Per l'anticipazione
bancaria il principio è derogato dall'art. 1849, e si ritiene che
anche fuori da questa ipotesi si possa pattuire la divisibilità del
pegno (con l'obbligazione (diritto civile) del creditore pignoratizio
di effettuare restituzioni parziali del pegno dopo il versamento da
parte del debitore di rate del debito).
Si parla di pegno irregolare (cauzione) quando la cosa data in pegno è
una somma di denaro o altre quantità di cose fungibili non individuate
o delle quali è stata conferita al creditore la facoltà di disporre.
La figura è regolata dall'art. 1851 del Codice civile per
l'anticipazione bancaria, ma è incontroversa la sua generale
utilizzabilità. Le cose date in pegno passano in proprietà al
creditore, che dovrà restituirle al momento dell'adempimento. In caso
di inadempimento dovrà restituire la parte di esse che ecceda
l'ammontare dei crediti garantiti.
La causa del trasferimento della proprietà è qui una (tipica) causa di
garanzia, ossia la causa propria del pegno.
|