

Ipoteca
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L’ipoteca si distingue dal pegno anzitutto
per l’oggetto (art. 2810), che può essere costituito da:
- beni immobili,
- diritti reali minori sugli immobili,
- beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, navi, aerei,
rendite dello Stato).
Si distingue, in secondo luogo, perché la sua costituzione richiede
una speciale formalità, l’iscrizione nei pubblici registri.
Costituzione
Tanto l’ipoteca giudiziale quanto quella legale dello Stato si
costituiscono per iniziativa, meramente facoltativa, del creditore.
L’ipoteca legale a favore dell’alienante e del coerede è iscritta
d’ufficio dal conservatore della conservatoria dei registri
immobiliari, a meno che non risulti dal titolo o da separato atto
pubblico che vi è stata rinuncia all’ipoteca.
Iscrizione
Il contratto o l’atto unilaterale per l’ipoteca volontaria, la
sentenza o altro provvedimento per l’ipoteca giudiziale, l’atto di
alienazione del bene per l’ipoteca legale sono semplicemente titolo
per ottenere la costituzione dell’ipoteca: questa si costituisce solo
con l’iscrizione nei registri (art. 2808, 2° comma). È una forma di
pubblicità analoga, per le formalità di esecuzione, alla trascrizione.
Da questa differisce, tuttavia, perché è pubblicità costitutiva. Il
che non significa però che sia condizione sufficiente per l’esistenza
dell’ipoteca: questa si estingue se si estingue l’obbligazione
garantita o se viene dichiarato nullo o annullato o reso inefficace il
titolo da cui traeva origine.
Su un medesimo bene si possono iscrivere più ipoteche, a garanzia di
crediti diversi. Ogni successiva ipoteca è, in ordine di tempo,
contrassegnata da un numero, che prende il nome di grado (ipoteca di
primo grado, di secondo grado e così via). Se il bene ipotecato verrà
sottoposto a vendita forzata, con il ricavato della vendita si
soddisferà anzitutto il creditore con ipoteca di primo grado e, se c’è
un residuo, quello di secondo grado e così via (artt. 2852 ss.). Il
creditore che ha una ipoteca di grado inferiore può estinguere, con il
pagamento, il credito di chi ha un’ipoteca di grado superiore, con
l’effetto di surrogarsi nei suoi diritti (surrogazione ipotecaria di
pagamento, art. 1203, n. 1)
L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni, trascorsi i quali
l’ipoteca si estingue, salvo che ad istanza del creditore l’iscrizione
non venga rinnovata prima della scadenza (art. 2847). Il creditore può
anche rinnovare l'ipoteca successivamente alla scadenza, ma in tal
caso non viene conservato il grado: la nuova iscrizione ha grado
successivo a quello delle altre ipoteche eventualmente iscritte sullo
stesso bene.
Estinzione
L'ipoteca si estingue con la sua cancellazione dal registro. Anche per
la cancellazione occorre un titolo:
- l'estinzione dell'obbligazione garantita,
- la rinuncia espressa e redatta per iscritto del creditore
all'ipoteca,
- la vendita forzata della cosa ipotecata
- il perimento della cosa (vedi alla voce Diritti reali di garanzia)
- lo spirare del termine ventennale senza rinnovazione
Il conservatore dei registri non può procedere d'ufficio alla
cancellazione.
Circolazione del bene ipotecato
Il bene ipotecato può essere venduto, ma chi lo compera, acquista un
bene gravato da ipoteca, esposto all’azione esecutiva del creditore
ipotecario. Il bene si trasmette agli eredi, e ciascuno di essi è
tenuto “ipotecariamente per l’intero” (art. 754), stante
l’indivisibilità dell’ipoteca (e in deroga al principio della
parziarietà della responsabilità dei coeredi per i debiti ereditati).
Posizione del terzo
Alla scadenza del credito il creditore non pagato ha diritto di
promuovere la vendita forzata del bene anche in confronto del terzo
acquirente. Questi, per evitare la vendita forzata, ha tre possibilità
(art. 2858):
- egli stesso paga i creditori ipotecari, liberando il bene
dall’ipoteca,
- effettua il rilascio del bene ipotecato, ossia rinuncia alla
proprietà con una apposita dichiarazione resa presso la cancelleria
del tribunale,
- libera il bene dall’ipoteca (purgazione dell’ipoteca): offre ai
creditori una somma pari al prezzo di acquisto del bene (pari al
valore del bene se l’acquisto è avvenuta a titolo gratuito); se nessun
creditore si offre di acquistare per un prezzo superiore di almeno un
decimo, il bene è liberato dall’ipoteca contro il pagamento della
somma offerta dal terzo acquirente.
Il terzo acquirente, che subisca l'esecuzione forzata o che liberi il
bene o che rilasci il bene, ha azione di regresso verso il debitore
principale. Per il regresso può avvalersi della surrogazione
ipotecaria, ma non in danno dei creditori che abbiano una iscrizione
anteriore alla trascrizione del suo titolo di acquisto.
Il terzo datore di ipoteca si trova in posizione analoga: egli non può
invocare, nei confronti del creditore precedente, il beneficio della
preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato
convenuto (art. 2868). É direttamente esposto all'azione esecutiva.
Per evitarla, deve pagare i creditori ipotecari. Anch'egli ha azione
di regresso verso il debitore e diritto di surrogazione nell'ipoteca
del creditore.