|
Fidejussione
Nel diritto italiano la fideiussione è il negozio giuridico con il
quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un'obbligazione
altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del
rapporto obbligatorio. Tale nozione è accolta dal codice civile
all'art. 1936 ai sensi del quale «È fideiussiore colui che,
obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce
l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace
anche se il debitore non ne ha conoscenza».
Natura accessoria dell'obbligazione di garanzia
L'obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio. Ciò vuol dire
che essa esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita: gli
art. 1939 e 1945 c.c. esprimono siffatto principio.
Secondo il primo articolo citato la fideiussione è valida solo se è
valida l'obbligazione principale; coerentemente l'art. 1945 c.c.
dispone che il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe
potuto opporre il debitore principale (è esclusa sola l'eccezione
d'incapacità, e ciò per ragioni esclusivamente storiche ma scarsamente
condivisibili sul piano logico). Un altro indicatore della
accessorietà si evince dal fatto che l'entità della fideiussione non
può superare il valore del debito garantito.
Il fideiussore risulta obbligato in solido con il debitore principale,
così il creditore potrà chiedere indifferentemente l'adempimento al
fideiussore o al debitore, a meno che non sia previsto il beneficio di
escussione. In base a questa particolare clausola il creditore dovrà
dimostrare al fideiussore, prima di chiedere l'adempimento, che il
debitore non ha adempiuto.
Qualora il debito fosse garantito da più fideiussioni, i fideiussori
sono obbligati in solido e il fideiussore che adempie ha diritto
all'azione di regresso nei confronti degli altri. Il fideiussore che
ha adempiuto all'obbligazione del debitore può agire o in via
surrogatoria (essendo surrogato nei diritti del creditore nei
confronti del debitore) o esperendo l'azione di regresso. Si tratta di
due azioni concorrenti, azionabili in via alternativa.
Nel caso in cui venisse surrogato, il fideiussore può pretendere gli
interessi dal momento in cui è scaduto il termine di pagamento, ma il
debitore può opporre al fideiussore tutte le eccezioni che avrebbe
potuto opporre al creditore originario. Se il fideiussore agisce con
l'azione di regresso può solo pretendere gli interessi dal giorno in
cui il fideiussore ha pagato al creditore, il debitore non può opporre
le eccezioni opponibili al creditore originario. Se la fideiussione è
prestata a tempo indeterminato, il fideiussore può in ogni momento
recedere.
Particolare tipo di fideiussione è la "fideiussione omnibus" con cui
il fideiussore si obbliga a garantire i debiti presenti e anche futuri
del debitore. Tale tipo di fideiussione è valida solo se è stato
stabilito un importo massimo garantito.
Sottotipi fideiussiori
La fideiussione può essere distinta in solidale o con beneficio
d'escussione.
Nel primo caso il garante si obbliga per il pagamento dello stesso
ammontare del debito principale (l'eadem res debita è il carattere
saliente delle obbligazioni solidali), nel secondo caso egli è tenuto
all'adempimento solo di ciò che residua dopo l'escussione del debitore
garantito (cd. beneficium excussionis): cfr art. 1944 c.c. Se, dunque,
nella fideiussione con beneficio d'escussione il creditore può agire
verso il garante solo dopo aver escusso il debitore principale, si
discute in dottrina se nell'altra forma di fiudeiussione il creditore
debba rispettare un qualche tipo d'onere nella fase della pretesa.
Secondo un'opinione molto diffusa, il creditore ha l'onere di chiedere
l'adempimento prima al debitore garantito e solo dopo il rifiuto di
questo può rivolgersi verso il fideiussore (onere di preventiva
richiesta). Altri autori (e la giurisprudenza) ritengono, invece, che
alla scadenza il creditore goda di una libera electio onde decidere
verso quale obbligato agire.
La fideiussione omnibus
Derivante dalla pratica bancaria è invece la fideiussione omnibus,
caratterizzata dalla presenza di due particolari clausole, poste a
vantaggio del creditore.
|